STATUTO DELL'A.S.I. onlus - Associazione Solidarietà Internazionale
Testo riformato a seguito modificazioni statutarie (deliberazione A.G. soci del17 settembre 2007)
Art. 1 - L'Associazione Solidarietà Internazionale (A.S.I.). è un'organizzazione di volontariato internazionale, che opera come libera associazione per la realizzazione di programmi di cooperazione con i P.V.S. (paesi in via di sviluppo), progetti di solidarietà, umanitari e di integrazione sociale in tutto il mondo. Una associazione a carattere e finalità di solidarietà, preminentemente sociali ed umanitarie.
Art. 2 - La sigla dell'associazione è A.S.I./onlus, con sede legale in Sarno in Via De Liguori, 31. Il cambiamento della sede sociale non costituisce modificazione statutaria. La sede legale potrà essere trasferita con delibera dell'assemblea con la maggioranza dei soci presenti. Con deliberazione del Consiglio direttivo l'associazione può istituire altre sedi operative, sezioni ed uffici in Italia e all'estero.
Art.3 - L'associazione rappresenta tutti i soci e l'assemblea dei soci. L'associazione non ha scopo di lucro. L'assemblea generale si riunisce nella sede indicata di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Le altre assemblee che saranno costituite sul territorio nazionale ed internazionale, saranno dipendenti organicamente dalla sede generale indicata all'art 2. Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'organizzazione. Al fine di estendere la propria attività in ambito nazionale ed internazionale, ci si adopererà per la costituzione di altre sedi zonali in conformità al presente statuto.
Art. 4 - L'associazione ha come suoi scopi:
1. l'informazione e la sensibilizzazione ai problemi dello sviluppo e della liberazione dell'uomo; 2. la promozione del volontariato; 3. realizzare direttamente programmi di cooperazione nei P.V.S. e attività di formazione del personale dei P.V.S. e di operatori della cooperazione allo sviluppo; 4. la formazione, l'invio ed il sostegno di volontari e cooperanti nei paesi in Via di Sviluppo; 5. l'addestramento dei volontari per l'emergenza umanitaria; 6. l'invio di aiuti umanitari; 7. gestione e realizzazione di progetti di sviluppo nei P.V.S.; 8. gestione e realizzazione di progetti in campo europeo; 9. fungere da interlocutore nei confronti delle istituzioni nazionali ed internazionali ed, in particolare, del Ministero Affari Esteri, dell'Unione Europea e delle agenzie multilaterali, per esigenze di comune interesse; 10. scambi culturali con Paesi Terzi; 11. promuovere attività di protezione e salvaguardia dell'ambiente e per interventi in situazioni di pubbliche calamità, formazione di un nucleo di emergenza; 12. realizzazione di un nucleo umanitario d'emergenza internazionale; 13. informare e sensibilizzare i cittadini e le istituzioni, sia pubbliche che private, su un diverso rapporto economico con i Paesi Poveri del mondo, un rapporto che abbia rispetto dei tempi dei modi di sviluppo di questi; 14. salvaguardare i patrimoni sociali, culturali, naturali ed umani di queste popolazioni; 15. favorire la conoscenza e la vendita dei prodotti artigianali ed alimentari provenienti dai paesi in Via di Sviluppo; 16. contrastare l'emarginazione; 17. prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno; 18. promuovere e gestire attività di turismo sociale, ambientale, turismo artistico, turismo studentesco, turismo solidale; 19. promuovere e gestire percorsi alla scoperta delle caratteristiche artistiche, culturali, ambientali, storiche, religiose, enogastronomiche dei popoli; 20. itinerari ecocompatibili volti alla promozione del patrimonio ecoculturale, di rilevanza storico artistica, anche attraverso laboratori didattici di archeologia e storia dell'arte; organizzazione di mostre ed altri eventi culturali, informazione e promozione del turismo responsabile; 21. campi di lavoro per sviluppare discipline alternative e pulite, attraverso corsi, assaggi, produzione e vendita dei suddetti prodotti il cui ricavato finanzierà le attività di solidarietà dell'associazione; 22. ideazione e gestione di progetti di valorizzazione del patrimonio storico-artistico dei popoli anche attraverso le tecnologie multimediali; 23. attività legate al mare, scuola e collaborazione didattica, bed brekfast; 24. commercializzazione dei prodotti tipici, biologici e biodinamici legati al territorio di intervento, attività di commercio equo e solidale; 25. organizzazione di corsi di formazione professionale; 26. l 'associazione può emettere "titoli di solidarietà"; 27. stampare e divulgare materiale di informazione, giornali, bollettini, pubblicazioni, produrre audiovisivi e tutto quanto concerne gli scopi dell'associazione, organizzare e gestire incontri, conferenze, seminari, trasmissioni televisive e radiofoniche, curare la diffusione e la vendita di prodotti dal riciclaggio delle materie prime. Cooperazione con altre associazioni, gruppi, istituzioni sia pubbliche che private, che perseguono finalità analoghe, servizi ai soci nelle forme e nei modi previsti dalla legge. Le attività di commercio equo. Gli eventuali utili delle attività promosse dall'associazione verranno destinate ai progetti di solidarietà dell'associazione stessa; 28. avviare, sin dal nascere dell'iniziativa di soccorso immediato la possibilità per farsi carico del processo di sviluppo che sempre segue la fase di emergenza; 29. promozione, formazione della cultura ed iniziative extrascolastiche; 30. realizzazione di mercatini dell'usato per la raccolta fondi a scopo benefico; 31. organizzazione di spettacoli ed iniziative atte alla raccolta fondi per progetti di solidarietà; 32. la formazione professionale per docenti di ogni ordine e grado, in particolare sui temi dell'educazione allo sviluppo e la promozione di una cultura di solidarietà sociale, a tal fine essa cura la produzione del relativo materiale didattico; 33. la promozione dello scambio interculturale e dell'incontro tra i popoli attraverso espressioni dell'arte, viaggi e soggiorni nell'ambito di un turismo rispettoso delle diversità, delle individualità culturali e dell'ambiente nei luoghi di destinazione; 34. promozione e gestione di attività di formazione professionale; 35. attività rivolte a garantire agli immigrati provenienti da paesi extracomunitari e alle loro famiglie condizioni di uguaglianza, nel godimento dei diritti civili, rimuovere le cause economiche, sociali e culturali che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto sociale; 36. realizzazione di corsi e percorsi formativi per l'inserimento sociale; 37. realizzazione di un punto di ristoro e ricreativo per i soci dell'associazione; 38. svolgere attività di volontariato autonomamente ed in regime di convenzioni con lo Stato, con gli enti Pubblici; 39. provvedere alla formazione professionale di coloro che intendono dedicarsi alle attività sociali e di volontariato; 40. curare convenzioni con enti pubblici e riconosciuti dalla legge. Essa si propone: la produzione, la diffusione di indagini, studi, ricerche e sperimentazioni, l'organizzazione, la promozione e la partecipazione a fiere, mercati, mostre, concorsi, convegni, seminari, stage, iniziative di solidarietà sociale ed umanitarie, scambi culturali con enti aventi analoghe finalità a livello locale, nazionale ed internazionale, per la realizzazione di progetti di interesse sociale, di orientamento, d'integrazione scolastica, la realizzazione e gestione di progetti di formazione finalizzati all'avviamento al lavoro, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, l'attuazione di ogni altro servizio teso al miglioramento della qualità della vita di persone svantaggiate; 41. realizzare e gestire progetti finalizzati all'educazione sanitaria di base, medicina preventiva, terapeutica e delle catastrofi, costituzioni di servizi socio-sanitari; 42. realizzare progetti ed iniziative finalizzate alla solidarietà con le popolazioni e le organizzazioni in lotta contro ogni forma di razzismo e di oppressione; 43. realizzare e gestire centri di riferimento per l'alfabetizzazione, l'assistenza sanitaria, le attività artigianali e l'assistenza agli immigrati; 44. gestire centri di accoglienza per immigrati; 45. realizzare corsi e seminari per la formazione tecnica, scientifica, professionale e culturale dei propri soci e per le persone che intendono operare nei vari settori della cooperazione allo sviluppo, nell'emergenza e catastrofi; 46. realizzare l'assistenza ai profughi e rifugiati; 47. realizzare la riabilitazione di strutture sanitarie, medico/chirurgiche, scolastiche e di tutte le strutture a carattere medico, sanitario, riabilitativo, sociale; 48. intervenire anche in situazioni di emergenza provocate da calamità naturali o da eventi umani, prestare soccorso alle popolazioni vittime di guerre , disastri e conflitti; 49. intervenire addestrando personale a far fronte alle necessità mediche e chirurgiche in caso di conflitti; 50. intervenire e inviare volontari e personale specializzato nei PVS per solidarietà, fratellanza e scopi prefissi dall'associazione; 51. promuovere e organizzare attività di formazione culturale e professionale anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi; 52. promuovere la cultura dell'accoglienza, dell'emergenza e della solidarietà organizzando incontri, convegni, dibattiti, con l'ausilio di pubblicazioni e testi inerenti gli scopi statutari dell'associazione; 53. promuovere la formazione di operatori, tecnici, ricercatori, cooperanti, volontari idonei ad intervenire nell'ambito di programmi specifici; 54. ideazione, progettazione e gestione di corsi di formazione; 55. organizzare e gestire centri di accoglienza per i giovani; 56. attività di affido e adozioni internazionali
Art. 5 - Possono far parte dell'associazione tutte le persone di ambi i sessi, che condividono gli scopi dell'organismo, sono impegnate come volontari, cooperanti o stipendiati in Italia o all'estero nelle attività e nel sostegno dell'associazione. Possono essere soci, tutti coloro che cooperano allo sviluppo della stessa e che a tale sviluppo siano interessati e sensibili, che abbiamo requisiti di buona condotta morale e civile e considerano la solidarietà quale costante indirizzo di vita. Condividere l'ispirazione e le finalità dell'associazione, dichiarando la disponibilità nella vita della stessa. Possono essere membri dell'associazione anche i cittadini immigrati in regola con il permesso di soggiorno. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti. IL consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione 60 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di reiezione della domanda entro il termine predetto, s'intende che essa è stata accettata. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicare la motivazione di detto diniego. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. In caso di gravi motivi, non rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle finalità, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le relative motivazioni.
Art. 6 - I soci possono essere:
1. ordinari
2. sostenitori
3. onorari
Sono soci onorari le persone fisiche la cui domanda d'ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo, si diventa socio effettivo dopo un periodo di 2 mesi di reciproca conoscenza. I soci versano, congiuntamente alla domanda d'ammissione la quota d'iscrizione il cui importo è deciso annualmente dal consiglio direttivo. In mancanza di tale provvedimento sarà ritenuta valida la quota stabilita per l'anno precedente. La quota associativa deve essere versata annualmente, affinché il socio conservi ogni diritto in seno all'associazione Chi non versa la quota associativa per due anni consecutivi può perdere la qualifica di socio dell'associazione, il provvedimento è attuato dal consiglio direttivo. I soci ordinari sono coloro che si impegnano volontariamente e spontaneamente per gli scopi dell'associazione. Soci sostenitori sono coloro i quali ammessi nell'associazione dal consiglio direttivo previa domanda, essi possono essere persone fisiche o giuridiche, la loro posizione all'interno dell'associazione non prevede la partecipazione al voto assembleare, ne rivestono cariche statutarie. Sono coloro che contribuiscono a favore dell'associazione finanziariamente e in termine di valorizzazione. Sono soci onorari coloro i quali si sono distinti nel campo della solidarietà. Sono ammessi nell'associazione dal consiglio direttivo quelle persone fisiche la cui domanda di ammissione venga presentata da uno dei consiglieri, dal presidente dell'associazione o da un presidente di zona e approvata dal Consiglio direttivo. Il consiglio direttivo non è tenuto, ove la domanda d'ammissione venga respinta a motivarne la ragione. Il socio onorario può essere eletto nel consiglio direttivo o ricoprire altre cariche previste dallo statuto. Può partecipare all'assemblea e votare. La qualifica di socio può essere perduta per dimissioni volontarie, per inosservanza del presente statuto o del regolamento interno, per comportamento scorretto nei confronti dell'associazione, di altri soci, e durante il servizio a terzi, per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi. La qualità di socio si perde per decesso, indegnità nonchè manifesta disaffezione all'azione di volontariato ed agli scopi dell'associazione. Le decisioni sono prese dal consiglio direttivo su suggerimento del presidente, il provvedimento di esclusione è inappellabile. Hanno diritto al voto i soci ordinari in regola con gli obblighi sociali, i soci onorari e bisogna avere la maggiore età per deliberare in assemblea la modificazione dello statuto, dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi.
Art. 7 - Le risorse economiche per il funzionamento e per lo sviluppo della propria attività sono costituite da:
L'organizzazione può inoltre ricevere donazioni, lasciti testamentari e legati, previa delibera dell'assemblea ordinaria di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'atto costitutivo o nello statuto.Ogni somma di denaro deve essere versata sul conto corrente postale o bancario intestato all'associazione. L'organizzazione può possedere può acquistare beni immobili, mobili registrati, i beni di proprietà degli aderenti o terzi dati in comodato all'organizzazione. In caso di scioglimento dell'organizzazione i beni residui saranno devoluti ad associazioni di volontariato operanti in analogo o identico settore. L'associazione non ha scopo di lucro, ma può compiere operazioni finanziarie utili al conseguimento delle finalità associative.
Art. 8 - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto l'associazione con il suo patrimonio e conseguentemente i soci ordinari nei limiti delle loro volontarie disponibilità. L'organizzazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziare dei danni provocati da inosservanze dei contratti stipulati. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso. Gli aderenti dell'organizzazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione. L'organizzazione può assumere dipendenti, sia interni che sterni, o avvalersi di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolte.
Art. 9 - L'associazione è dotata, di autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale. I mezzi di esercizio sono l'utilizzazione di fondi propri e le contribuzioni spontanee di persone o soci; i contributi delle amministrazioni pubbliche, di enti e di privati, ogni altra entrata e gli strumenti di esercizio no destinati ad incrementare il patrimonio. L'esercizio associativo decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo propone all'assemblea generale entro marzo dell'anno successivo i bilanci preventivo e consuntivo.
Art.10 - Sono organi centrali dell'associazione
Sono organi periferici dell'associazione
L'organo di controllo dell'associazione è il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 11 - Le cariche sociali sono gratuite, salo rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi associativi che ne abbiano fornito apposita documentazione.
Ai consiglieri che abbiano ricevuto specifici incarichi per lo svolgimento di attività che richiedano l'espletamento di prestazioni continuative, con significativo impiego di tempo, il Consiglio attribuirà un emulamento adeguato all'attività prestata, oltre al rimborso spese.
Art. 12 - Assemblea - L'assemblea generale può essere ordinaria e straordinaria. Essa è costituita dai soci ordinari, onorari e dai presidenti o delegati delle singole sezioni di zona. I presidenti o i delegati di zona, rappresentano totalmente i propri iscritti in seno all'assemblea generale. Essa viene convocata dal consiglio direttivo tramite il suo presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per il rinnovo delle cariche sociali a scadenza. La stessa verrà convocata straordinariamente ogni qual volta se ne ravvisi l'urgenza e la necessità. La convocazione avviene con avviso scritto, affisso nella sede dell'organizzazione 10 giorni prima, esso può essere trasmesso via posta, via fax, via e mail o da un messo; dovrà contenere l'ordine del giorno, la data della prima e della seconda convocazione fissata almeno 24 ore dopo la prima, nonché il luogo dove si terrà la riunione. Tale avviso sarà inviato ai presidenti delle sezioni di zona in regola con gli obblighi statutari. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio diretto su propria iniziativa o allorché ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci ordinari, in regola con gli obblighi statutari. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in mancanza, dal vice presidente.
Essa delibera:
Ogni socio ha diritto ad un voto ed è ammessa una sola delega. I bilanci e gli atti assembleari devono essere apposti all'albo della sede per la meno 15 giorni dando ad essi la massima pubblicità. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà piu' uno dei componenti dell'assemblea generale, aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti . Essa delibera a maggioranza semplice su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, salvo sullo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega del 51% dei componenti dell'assemblea e del voto favorevole dei tre quinti dei presenti o dei rappresentanti. Le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinarie che straordinarie, saranno riportate in apposito verbale e sottoscritte dal presidente e dal segretario della seduta. Per le votazioni si procederà o per acclamazione o, per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto. Hanno diritto al voto i soci ordinari in regola con gli obblighi statutari, i presidenti di zona o loro delegati. I presidenti di zona esprimono un voto pro capite indipendentemente dai soci iscritti alla propria sezione. I soci onorari e sostenitori possono partecipare all'assemblea in qualità di osservatori, possono intervenire nella discussione, ma non votare.
Art. 13 - Consiglio direttivo - Il consigli direttivo è composto: presidente, vice presidente, segretario generale, tesoriere e da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri. I membri del C.D. sono scelti dall'assemblea generale tra i soci in regola con lo statuto. Il consiglio direttivo dura in carica 5 anni e i consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni, decesso o perdita di diritto, per inadempienza agli obblighi statutari di un consigliere, il consiglio medesimo chiama, quali successori, i primi dei non eletti in ordine decrescente, ovvero, in caso di indisponibilità degli stessi, provvede mediante cooptazione. La nomina dei consiglieri cooptati sarà sottoposta a ratifica dalla successiva assemblea ordinaria dei soci. Il consiglio direttivo ha i piu' ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'assemblea per legge e per statuto. Il consiglio direttivo è l'organo delegato alla gestione ed alla esecuzione dei programmi e degli orientamenti emersi dall'assemblea. Il consiglio si riunisce tute le volte che il presidente lo ritenga necessario o quanto ne sia fata richiesta da almeno tre consiglieri e comunque almeno una volt al mese. Per la validità delle adunanze occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio; per le deliberazioni il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. Il consiglio è presieduto dal presidente o in sua assenza dal ice presidente. Il consiglio potrà delegare al presidente poteri di straordinaria amministrazione. Il consiglio ha tutti i poteri di straordinaria amministrazione, tende allo sviluppo dell'associazione, allo studio di studio di tutti i problemi che abbiano interesse generale, nonché promuove tutte le azioni atte al raggiungimento delle finalità sociali. Il consiglio direttivo centrale, tramite il suo presidente ha la facoltà di richiedere contributi e finanziamenti previsti dalle leggi nazionali, regionali e dalle normative UE avvalendosi di tutte le previdenze ed agevolazioni all'uopo previste, nonché a tutti gli altri Enti pubblici e privati, di accettare lasciti, donazioni e cessioni gratuite. Inoltre:
Il consiglio direttivo, tramite il suo presidente, può stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; fra gli altri, vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari. Aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, concedere tutte le garanzie anche ipotecarie sui beni del patrimonio sociale. Le iscrizioni pervenute direttamente alla sede sociale saranno considerate d'ufficio appartenenti alla sezioni zonali del luogo di residenza, qualora non vi sia una sezione presente sul luogo a quella piu' vicina. Qualora per motivi vari (mancata presenza di sezioni sia sul luogo di residenza, mancata costituzione della sezione zonale, espressa richiesta del socio) non si potrà né inserire questi in una sezione zonale né considerare la sezione costituita, i soci resteranno iscritti presso la sede sociale generale sino a quando non si potrà fare altrimenti. Il consiglio direttivo inoltre:
Il consiglio direttivo può nell'ambito delle finalità statutarie determinare specifici orientamenti dell'associazione.
I membri del direttivo che per tre volte consecutive siano assenti ingiustificatamente decadono e vengono sostituiti dai candidati non eletti o cooptati tra i soci.
Art. 14 - Il presidente eletto fra i soci ordinari dall'assemblea a maggioranza dei presenti, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Il presidente convoca l'assemblea dei soci ed il consiglio direttivo e li presiede. Il presidente convoca il C.D.a mezzo di avviso scritto all'albo della sede generale ed anche traverso lettera o fax, non meno di tre giorni prima della riunione, nei casi urgenti a mezzo telefonata o messo, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Il presidente:
Art. 15 - Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del v.presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.
Art. 16 - Il segretario generale svolge tutte le funzioni inerenti alla segreteria, è responsabile del tesseramento. Cura la redazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea del consiglio direttivo e coadiuva il presidente ed il C.D. nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione. E' garante di tutte le operazioni di voto. Cura i contati ed il lavoro delle sezioni zonali. Cura le turnazioni di lavoro del personale retribuito, interno od esterno all'associazione.
Art. 17 - Il tesoriere della associazione cura la contabilità e la tenuta dei libri contabili di entrata e di uscita, presentando, ogni qual volta è richiesto, il saldo contabile al consiglio direttivo. E' delegato alla riscossione delle quote sociali. Predispone il bilancio consuntivo e preventivo, accompagnato da idonea relazione contabile. E' delegato al pagamento del personale ordinario o straordinario dell'associazione.
Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti , ove previsto dalle leggi vigenti , è formato da tre persone, due effettivi ed uno supplente, vigila sulla gestione economica e finanziaria dell'associazione. I compiti sono:
In caso di impedimento, dimissioni, decesso o assenza prolungata, l'assemblea nomina i sostituti. Esso dura in carica 5 anni.
Art. 19 - Il presidente onorario è nominato dal consiglio direttivo su proposta del presidente. Per la nomina al predetto incarico si deve tener conto delle capacità morali, professionali, del soggetto segnalato, nonché la sua comprovata azione a favore dell'organismo. Lo stesso può essere scelto anche tra i non soci ed all'accettazione della sua nomina non è tenuto a pagare la quota associativa. Al presidente onorario possono essere affidati dal C.D., su proposta del presidente, incarichi speciali per i quali ha diritto al rimborso spese. Il presidente onorario può partecipare alle riunioni del C.D., ha facoltà di proposta e di intervento.
Art. 20 - Comitati, commissioni o gruppi di lavoro. - I comitati di lavoro, le commissioni o gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio Direttivo svolgono attività di studio, gestione, supervisione di specifici progetti e campi di azione, con specifici mandati operativi e gestionali attribuiti dal Consiglio Direttivo. Ciascun comitato, commissione o gruppo di lavoro sarà presieduto da un coordinatore, nominato dal presidente,tra i membri del consiglio direttivo o tra i soci ordinari, il quale sarà responsabile della osservanza e dell'attuazione del mandato ricevuto, nel rispetto delle linee dell'associazione. Il responsabile o coordinatore dei comitati, gruppi o commissioni, qualora per l'espletamento delle loro attività si richiederanno prestazioni continuative, con significativo impiego di tempo, il Consiglio attribuirà un emulamento adeguato all'attività prestata, oltre al rimborso spese.
Art. 21 - Sezioni zonali - Nello spirito di una massiccia ed attiva partecipazione si costituiranno, ove possibile, delle sezioni zonali o operative dell'associazioni, regolarmente, come dai seguenti articoli. La vita delle sezioni zonali saranno oggetto di apposito regolamento predisposto dal C.D. qualora dovesse verificarsi la costituzione di sezioni zonali, queste, verranno amministrate come riportato nei successivi articoli.
Art. 22 - La sezione zonale è organica o di appartenenza, sotto il profilo fiscale non c'è distinzione soggettiva tra associazione nazionale e struttura periferica. Essa è autonoma nella gestione tecnica pur conservando l'obbligo di informare per conoscenza il C.D. riguardo ad ogni attività posta in essere e di trasmettere ad esso gli atti riassuntivi della gestione annuale, quali la relazione ed il bilancio consuntivo. Essa è retta da un presidente, inizialmente, nominato dal C.D.N. Questa carica, dopo il primo anno di attività della sezione, viene assegnata mediante delibera della propria assemblea di zona.
Art. 23 - Nel caso in cui il presidente zonale, trascorso un anno dalla sua nomina, non abbia provveduto a costituire una sezione zonale di almeno 6 soci, questi decadrà dalla nomina e dai suoi diritti sociali quale presidente zonale. Lo stesso sarà considerato di ufficio iscritto alla sezione zonale più vicina o presso altra sede di sua scelta analogamente avverrà per eventuali soci.
Art. 24 - L'assemblea di zona è convocata dal presidente della sezione su delega dal vice presidente almeno una volta all'anno. Per ogni altra indicazione si fa riferimento alle norme dell'assemblea generale dell'associazione.
Partecipano con diritto di voto alle assemblee zonali:
Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, può essere rappresentato con delega e può rappresentare non più di un solo socio.
L'organo assembleare delibera a maggioranza semplice in merito ai seguenti argomenti:
Le deliberazioni approvate da detta assemblea non potranno discostarsi dagli indirizzi dettati dal C.D.N. dell'associazione. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. I soci della sezione zonale, all'assemblea generale dell'organismo, saranno rappresentati dal presidente di sezione o suo delegato.
Art. 25 - Il consiglio di direttivo zonale è convocato dal presidente della sezione p su delega dal v. presidente, per ogni altra indicazione si fa riferimento alle norme dell'assemblea generale.
Sono membri del C.D. di zona i seguenti soci:
Il Consiglio direttivo di sezione delibera a maggioranza semplice in merito ai seguenti argomenti:
Art. 26 - Il presidente zonale. Egli rappresenta l'associazione nella sua zona; fra gli iscritti e presso enti o persone; stila l'ordine del giorno delle riunioni di zona, firma gli atti ufficiali della sezione e ne è responsabile. Egli collabora in stretto contato con il Presidente dell'Associazione. Rappresenta la sezione zonale, in caso di assenza o impedimento le sue mansioni verranno espletate dal vice presidente; convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo zonale; convoca l'assemblea dei soci e ne assume la presidenza salvo impedimento o diversa delibera dell'assemblea stessa, concorre con altri membri del consiglio direttivo ad organizzare le attività della sezione secondo i criteri fissati dall'assemblea dei soci di zona ed a realizzare in pratica le delibere dell'assemblea e del c.d. di zona. Dura in carica tre anni e può essere riletto.
Art. 27 - Il segretario di sezione svolge le mansioni inerenti alla segreteria di sezione. Redige i verbali del consiglio direttivo e dell'assemblea di zona. E' garante delle operazioni di voto. Cura in stretto contatto con li Consiglio direttivo nazionale il tesseramento dei soci. Dura in carica tre anni.
Art. 28 - Il tesoriere cura la contabilità della sezione. Cura la tenuta del libri contabile della sezione, è responsabile della stesura del bilancio zonale che ogni fine anno deve trasmettere al Consiglio direttivo generale. E' responsabile dei legittimi e spontanei contributi all'associazione, curandone, con assoluta trasparenza, la tenuta contabile e l'inoltro delle somme rimanenti,dalla gestione ordinaria delle sede alla tesoreria centrale.
Art. 29 - L'amministrazione ordinaria di ogni sezione è autonoma. Le spese occorrenti per la loro gestione saranno a carico delle stesse. Esse dovranno versare sul conto corrente dell'associazione le quote associative, secondo quanto stabilito dal CDN con apposito regolamento, nonché tutti i proventi economici derivanti da erogazioni liberali e da ogni altro introito di qualsiasi tipo. Sarà cura del segretario e del tesoriere dell'associazione controllare i versamenti di ogni sezione ed assegnare loro la quota spettante. Ogni sezione ricevuta la somma di denaro la dovrà caricare su un libro contabile, o giornale di cassa, sul quale dovrà trascrivere le operazioni di cassa in entrata ed in uscita. Ogni spesa in uscita dovrà essere documentata con pezze d'appoggio, quali fatture, scontrini fiscali, tutte riconducibili alla gestione della sezione medesima.. Un secondo registro dovrà essere approntato dal responsabile sezionale e dovrà contenere tutti i versamenti fatti sul conto corrente generale dell'associazione, con le indicazioni delle fonti da cui provengono le somme di denaro e la loro legittimità. Entrambi i registri ed i documenti a dimostrazione delle operazioni devono essere sottoposti al controllo del responsabile amministrativo generale dell'associazione. Per tutti i progetti produttivi di fondi per la realizzazione degli scopi sociali che saranno avviati dal CDN le sezioni interessate avranno titolo al settanta per cento degli introiti e retrocederanno all'amministrazione centrale il restante trenta per cento, tramite c.c.p. o bancario.
Art. 30 - Per ogni riunione dell'assemblea e del direttivo sarà esteso un verbale da un membro all'uopo designato, che sarà firmato dal presidente e dal segretario di seduta o generale.
Art. 31 - I rapporti interni dell'associazione vengono definiti nel Regolamento Interno.
Art. 32 - Per quanto non previsto dal presente statuto vengono applicate le disposizioni di legge contemplate nel Codice Civile.